Art. 185
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Il prefetto, sentito il medico provinciale, puo', in qualunque momento, vietare l'impiego dei prodotti indicati nell'articolo precedente. Il prefetto da' comunicazione del divieto al Ministero dell'interno e, a mezzo del podesta', al capo dell'amministrazione interessata.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991 · versione 0 su Normattiva