Art. 185

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991. Leggi il testo vigente →

Il prefetto, sentito il medico provinciale, puo', in qualunque momento, vietare l'impiego dei prodotti indicati nell'articolo precedente. Il prefetto da' comunicazione del divieto al Ministero dell'interno e, a mezzo del podesta', al capo dell'amministrazione interessata.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 1 ottobre 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art185 · fonte su Normattiva