Art. 188-bis
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((Ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assume la responsabilita' del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari. Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura del deposito o magazzino. Il provvedimento del prefetto e' definitivo)).
Testo vigente dal 18 giugno 1941 al 1 maggio 1993 · versione 7 su Normattiva