Art. 189
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((I presidii medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno. Parimenti il commercio di presidii medici e chirurgici e' sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno. Il regolamento determina i presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalita' da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonche' i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire mille a cinquemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; puo' inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino. Il provvedimento del prefetto e' definitivo)).
Testo vigente dal 18 giugno 1941 al 12 gennaio 1999 · versione 7 su Normattiva