Art. 193
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Nessuno puo' aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere dei Consiglio provinciale di sanita'. L'autorizzazione predetta e' concessa dopo che sia stata assicurata l'osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si da' alloggio per mercede. Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nell'atto di autorizzazione, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a diecimila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto puo', altresi', ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarita'. In tale caso la durata della chiusura non puo' essere superiore a tre mesi il provvedimento del prefetto e' definitivo.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955 · versione 0 su Normattiva