Art. 198
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I fabbricanti e i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell'acquirente al prefetto della provincia dove l'acquirente risiede. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 28 dicembre 1978 · versione 0 su Normattiva