Art. 40
L'ufficiale sanitario:
- a)vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;
- b)vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podesta' e al medico provinciale;
- c)denunzia al podesta' e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale;
- d)riferisce sollecitamente al podesta' e al medico provinciale tutto cio' che, nell'interesse della sanita' pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;
- e)assiste il podesta' nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorita' comunale, sia dalle autorita' superiori;
- f)raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva