Art. 211

La somministrazione gratuita del chinino a scopo profilattico e curativo della malaria a tutti gli addetti stabilmente o temporaneamente alla coltivazione della risaia, e' obbligatoria a carico del proprietario della medesima, anche se questa non sia compresa nel perimetro di zone dichiarate malariche. La relativa spesa e' ripetuta dalla provincia nei modi e con le forme stabilite nell'art. 316. Il contravventore all'obbligo predetto e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquemila.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art211 · fonte su Normattiva