Art. 236
Chiunque tiene in esercizio una stalla e' tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento. Nel caso di esonero, preveduto nell'articolo precedente, e' vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquanta per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva