Art. 236

Chiunque tiene in esercizio una stalla e' tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito di letame e a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento. Nel caso di esonero, preveduto nell'articolo precedente, e' vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate delle abitazioni. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire cinquanta per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art236 · fonte su Normattiva