Art. 240
La violazione delle norme indicate negli articoli 233, 235 e 238, salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, puo' essere accertata dal personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura, dal veterinario provinciale o comunale, dai vigili sanitari e dagli agenti comunali.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva