Art. 25
((Nelle Province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto puo' affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanita')).
Testo vigente dal 14 ottobre 1955, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva