Art. 25

((Nelle Province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto puo' affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanita')).

Testo vigente dal 14 ottobre 1955, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art25 · fonte su Normattiva