Art. 251
E' vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire mille a tremila. 59
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 ottobre 1986, n. 713
59con decorrenza dal 14 novembre 1986
La L. 11 ottobre 1986, n. 713 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti dei prodotti cosmetici a decorrere dal 14 novembre 1986.
Testo vigente dal 14 novembre 1986, tuttora in vigore · versione 60 su Normattiva