Art. 255
Le denunzie di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, pericolose per la salute pubblica, debbono essere immediatamente comunicate dal podesta' al prefetto, dall'ufficiale sanitario al medico provinciale, dal prefetto al Ministero dell'interno. Quando la gravita' del caso lo esiga, il prefetto, sentito il medico provinciale, puo' costituire commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, inviare medici, spedire medicinali e disporre gli altri provvedimenti necessari per assicurare la cura dei malati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il Ministro per l'interno.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva