Art. 93
Le provincie hanno facolta' di provvedere all'impianto e all'esercizio di istituti per isolamento e per disinfezione. Se i comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre circostanze, non possano, da soli o uniti in consorzio, provvedere adeguatamente agli istituti predetti secondo le disposizioni dell'art. 259, il prefetto, intesi il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, puo', con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di integrare o sostituire l'opera dei comuni stessi determinandone l'estensione, sia in rapporto al numero di essi, sia in rapporto alla qualita' dei servizi e degli istituti di assistenza e profilassi. Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di Stato. Quando non sia diversamente provveduto con leggi speciali, le spese occorrenti nei casi preveduti nel secondo comma del presente articolo sono, per un terzo, a carico della provincia; gli altri due terzi vanno ripartiti, in ragione della popolazione, fra i comuni interessati.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva