Art. 276
L'amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio provinciale antitubercolare e il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi. Il servizio di cassa e di tesoreria del consorzio e' disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta amministrazione. Qualora l'importanza dei servizi lo richiedano, il consorzio puo', con deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il rettorato provinciale, provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell'ufficio e al servizio di cassa e di tesoreria, fermi restando, per quanto riguarda la spesa, gli obblighi indicati nel primo e secondo comma del presente articolo. In tal caso uno speciale regolamento, deliberato dall'amministrazione del consorzio e approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva