Art. 302
I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati in seguito a pubblico concorso. La nomina e fatta per un quinquennio e puo' essere confermata per successivi periodi quinquennali, previo parere del medico provinciale. Le norme per il concorso e per il capitolato di servizio vengono determinate dal ministro per l'interno.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva