Art. 302

I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati in seguito a pubblico concorso. La nomina e fatta per un quinquennio e puo' essere confermata per successivi periodi quinquennali, previo parere del medico provinciale. Le norme per il concorso e per il capitolato di servizio vengono determinate dal ministro per l'interno.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art302 · fonte su Normattiva