Art. 318
In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche, deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni stabilite nell'articolo precedente. L'autorita' che approva il progetto e' tenuta a sentire l'autorita' sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva