Art. 334
Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell'elenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razioni alimentare abituale dell'ammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a scopo di cura. Il podesta' forma e tiene al corrente l'elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvedere l'alimentazione curativa. I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o l'inefficienza dell'alimentazione stessa, debbono essere ricoverati in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati. La spesa per l'alimentazione curativa e l'eventuale ricovero degli ammalati poveri e' anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali a carico del comune e della provincia.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva