Art. 340

E' vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. E' fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art340 · fonte su Normattiva