Art. 348
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Le funzioni del Consiglio provinciale di sanita' sono esercitate, per quanto riguarda il territorio del governatorato di Roma, da una commissione composta degli stessi membri del Consiglio provinciale di sanita'. Il governatore fa parte della commissione, in sostituzione del prefetto e la presiede.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 20 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva