Art. 19
[1](Art. 18 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).
[2]Le disposizioni degli articoli 17 e 18 si applicano anche nel caso in cui il danneggiato non sia ammesso per indegnita' a chiedere il risarcimento, giusta l'art. 22, eccetto che questi intenda di provvedere del proprio alla ricostruzione, surrogazione o riparazione.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva