Art. 43

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Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che e' devoluto all'ufficiale sanitario ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma e' devoluta all'ufficiale sanitario. La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico predetto non puo' eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la meta' dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennita' accessoria.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 23 giugno 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art43 · fonte su Normattiva