Art. 89
Le somme riscosse dalla provincia, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio. detratto il cinquanta per cento che e' devoluto a favore del personale addetto al laboratorio. La quota spettante a ciascun funzionario del laboratorio non puo' eccedere, durante l'anno, la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennita' accessoria.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva