Art. 47
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L'ufficiale sanitario e' collocato a riposo, con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di eta'. Puo', inoltre, essere dispensato o collocato a riposo, con decreto motivato del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', per inabilita' fisica, incapacita' professionale, soppressione di posto o quando cio' sia necessario nell'interesse del servizio. In tali casi all'ufficiale sanitario, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, e' assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni. Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente il Ministro per l'interno decide sentito il Consiglio superiore di sanita'.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 25 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva