Art. 53

Si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli articoli 79, 80 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art53 · fonte su Normattiva