Art. 4

[1]Art. 7 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro I, art. 1 e 2 R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700; art. 1 sub. R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442.

[2]Le spese di amministrazione sono ogni anno preventivamente stabilite con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Direttore generale, sentiti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e la Commissione parlamentare di vigilanza.

[3]Gli stipendi degli impiegati sono anticipati dallo Stato, che ne sara' rimborsato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con i fondi di pertinenza della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art4 · fonte su Normattiva