Art. 4
[2]Le spese di amministrazione sono ogni anno preventivamente stabilite con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Direttore generale, sentiti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e la Commissione parlamentare di vigilanza.
[3]Gli stipendi degli impiegati sono anticipati dallo Stato, che ne sara' rimborsato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con i fondi di pertinenza della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti