Art. 90

Si applicano al personale tecnico dei laboratori provinciali le disposizioni degli articoli 74, 75 e 76. Salvo il provvedimento del prefetto, ai termini dell'articolo 50 del presente testo unico, tutti gli altri provvedimenti spettano ai competenti organi dell'Amministrazione provinciale. La Commissione di disciplina per detto personale e' composta del vice prefetto, presidente, di due membri del Consiglio provinciale di sanita' designati dal prefetto, di un altro membro nominato dal preside della provincia e di un rappresentante designato dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio. Si applicano pure al personale dei laboratori provinciali le disposizioni prevedute, per i sanitari condotti, negli articoli 79 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi e alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il personale addetto al reparto medico micro-grafico, e alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, per il personale addetto al reparto di chimica.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art90 · fonte su Normattiva