Art. 60
Il prefetto ha facolta' di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, con le norme di cui all'articolo 57 incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o piu' veterinari, liberi esercenti, inscritti nell'albo dei sanitari della provincia.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva