Art. 60

Il prefetto ha facolta' di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni, nei quali non possa essere altrimenti assicurato, con le norme di cui all'articolo 57 incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o piu' veterinari, liberi esercenti, inscritti nell'albo dei sanitari della provincia.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art60 · fonte su Normattiva