Art. 66
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Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previa parere del Consiglio provinciale di sanita', stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie e ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario in analogia con quanto e' disposto per i dipendenti del comune nella legge comunale e provinciale, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione. Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa e' definitivo.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 22 marzo 1963 · versione 0 su Normattiva