Art. 67

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 agosto 1934 al 22 marzo 1963. Leggi il testo vigente →

La Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita', fissa gli stipendi minimi dei sanitari condotti, distribuendo i comuni in speciali categorie, in relazione all'importanza del servizio sanitario, al numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, alle condizioni topografiche delle condotte e alle presumibili fonti di reddito professionale di esse. Tali stipendi minimi non possono comunque essere superiori a quelli, gia' attribuiti per i posti di sanitario condotto risultanti dopo l'applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561. Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 22 marzo 1963 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art67 · fonte su Normattiva