Art. 67
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La Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanita', fissa gli stipendi minimi dei sanitari condotti, distribuendo i comuni in speciali categorie, in relazione all'importanza del servizio sanitario, al numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, alle condizioni topografiche delle condotte e alle presumibili fonti di reddito professionale di esse. Tali stipendi minimi non possono comunque essere superiori a quelli, gia' attribuiti per i posti di sanitario condotto risultanti dopo l'applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561. Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.
Testo vigente dal 9 agosto 1934 al 22 marzo 1963 · versione 0 su Normattiva