Art. 7
L'Istituto di sanita' pubblica comprende i seguenti reparti: 1. Laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanita' pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini; 2. Laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla sanita' pubblica; controllo della salubrita' delle sostanze annientati; 3. Laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanita' pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria; 4. Laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria; 5. Laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanita' pubblica; 6. Indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato; 7. Laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali; 8. Biblioteca e museo. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potra' procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati. ((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 28 FEBBRAIO 1935, N. 212, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MAGGIO 1935, N. 982)).
Testo vigente dal 22 marzo 1935, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva