Art. 85
La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali e l'approvazione della relativa graduatoria spetta all'Amministrazione provinciale. In quanto compatibili, restano applicabili le norme stabilite dall'art. 36. Possono partecipare ad essi, secondo le rispettive specialita', coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia o della laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati all'esercizio della professione, purche' non abbiano oltrepassato i trentadue anni di eta'. 34 Indipendentemente dai limiti predetti, possono essere ammessi ai concorsi: 1° gli aiuti e gli assistenti delle facolta' di medicina e chirurgia, ovvero di chimica o di chimica e farmacia presso le universita' e gli istituti di istruzione superiore; 2° coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi, dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 febbraio 1960, n. 41
34La L. 2 febbraio 1960, n. 41 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite di eta' per i concorsi dei sanitari previsto dal secondo comma dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e portato da 32 a 35 anni".
Testo vigente dal 9 marzo 1960, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva