Art. 87
Le funzioni di direttore, di coadiutore e di assistente dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e di sanitario condotto. Al detto personale e', inoltre, vietato:
- a)di applicarsi, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a vigilanza igienica;
- b)di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio od altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale e' addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;
- c)di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva