Art. 96
Al personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini delle disposizioni contenute negli articoli 92 e 93, si applicano le norme stabilite nell'art. 54 relativamente al personale medico degli uffici sanitari comunali.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva