Art. 17

[1]Trasformazione, fusione e scissione di societa'

[2](articolo 15 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

[3]1. La societa' o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle societa' trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 del codice civile. 2. Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di societa' o enti, di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna societa' o ente e' obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art17 · fonte su Normattiva