Art. 41
[1]Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia
[2]( articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ((; articolo 22, comma 1, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)))
[3]1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro. 1-bis. ((Nell'ipotesi di enunciazione in un atto di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva