Art. 280
[1]' per imposte anticipate (articolo 11, commi da 1 a 12, decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119)
[2]1. Le imprese interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 278, commi da 1 a 6, possono optare, con riferimento all'ammontare di attivita' per imposte anticipate pari alla differenza di cui al comma 2, per il mantenimento dell'applicazione delle predette disposizioni al ricorrere delle condizioni ivi previste. L'opzione e' esercitata con efficacia a valere dal 1° gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, e' irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo. Il canone e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento. 2. Il canone e' determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente. 3. L'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 2 e' determinato ogni anno sommando algebricamente:
- a)la differenza, positiva o negativa, tra le attivita' per imposte anticipate cui si applicano le disposizioni del citato articolo 278, commi da 1 a 6, iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- b)le attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui ai predetti commi da 1 a 6. 4. Ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 2 si tiene conto dell'IRES, comprese le relative addizionali, versata con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell'IRAP versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi. Si tiene altresi' conto dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 4, versate in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. 5. Se le imposte versate di cui al comma 4 superano le attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3, il canone non e' dovuto. 6. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui agli articoli 126 e seguenti, ai fini della determinazione della differenza di cui al comma 2, per imposte versate si intendono l'IRES versata in proprio o in qualita' di consolidanti, le addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive di cui al comma 4 versate dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese di cui al comma 1; l'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3 e' dato dalla somma dell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3 delle singole imprese di cui al comma 1 partecipanti al consolidato. 7. Il versamento del canone e' effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il versamento e' invece effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza l'applicazione dell', comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. In caso di partecipazione delle imprese di cui al comma 1 al consolidato nazionale di cui alla parte I, titolo II, capo II, sezione III, il versamento e' effettuato dalla consolidante. 8. Qualora a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 le imprese di cui al comma 1 abbiano incrementato le attivita' per imposte anticipate cui si applica l', commi da 1 a 6, in qualita' di societa' incorporante o risultante da una o piu' fusioni o in qualita' di beneficiaria di una o piu' scissioni, ai fini della determinazione dell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 3, si tiene conto anche delle attivita' per imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci delle societa' incorporate, fuse o scisse e delle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta dalle societa' incorporate, fuse o scisse; ai fini della determinazione delle imposte versate di cui al comma 4 si tiene conto anche delle imposte versate dalle societa' incorporate, fuse o scisse. 9. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni di cui all', commi da 1 a 6, che non abbiano esercitato l'opzione entro i termini di cui al comma 7 e che incorporino o risultino da una o piu' fusioni di altre imprese, oppure siano beneficiarie di una o piu' scissioni possono esercitare l'opzione di cui al medesimo comma 1 entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione. 10. Se non e' effettuata l'opzione di cui al comma 1, l', commi da 1 a 6 si applica all'ammontare delle attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui al comma 2. In caso di partecipazione al consolidato fiscale, la predetta differenza viene attribuita alle societa' partecipanti in proporzione alle attivita' per imposte anticipate di cui ai citati commi da 1 a 6 detenute da ciascuna di esse. 11. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del canone di cui al comma 1, nonche' per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
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