Art. 19

[1]Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni

[2](articolo 16-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)

[3]1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 18, relativo alle violazioni di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, e all'articolo 36, commi 6, 9 e 10, e' notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla contestazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente. 2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 18, comma 7, e' ridotto alla meta'.

Testo vigente dal 28 novembre 2024, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art19 · fonte su Normattiva