Art. 38-ter — Violazione del divieto di compensazione
[1](( (Articolo 31, comma 1, secondo e terzo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)))
[2]1. ((In caso di inosservanza del divieto di compensazione di cui all'articolo 6 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al primo periodo, i termini di cui all'articolo 22 decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.))
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