Art. 45
[1]Altre infrazioni
[2](articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)
[3]1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'((articolo 298, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'((articolo 302 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)) si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva