Art. 64
[1]Applicazione della sanzione
[2](articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973)
[3]1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 63 sono irrogate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle conservatorie dei registri immobiliari. Si applica la disciplina sul procedimento prevista nelle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al titolo I.
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