Art. 47

[1]Omissione della dichiarazione

[2](articolo 50 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

[3]1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art47 · fonte su Normattiva