Art. 54
[1]Violazioni in materia di valori di bollo precedentemente usati
[2](articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)
[3]1. Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati e' punito con le pene stabilite dall'articolo 466 del codice penale.
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