Art. 87
[1]Marche
[2](articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)
[3]1. Le marche di cui all'articolo 85 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al comma 1.
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