Art. 57
[1]Altre disposizioni
[2](articolo 26 della legge n. 1216 del 1961)
[3]1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dall'articolo 56 sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.
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