Art. 67
[1]Sanzioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori
[2](articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990)
[3]1.Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. 5 2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'((articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)) e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al primo periodo relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'((articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)) sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
5Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera tt)) che al presente articolo, al comma 1, "le parole: «all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»".
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva