Art. 1
[1]Allegato
[2]TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI
[3]Art. 1.
[4]Sanzioni amministrative
[5](articolo 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
[6]1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 23, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. 2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. 3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi. 4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro dell'economia e delle finanze fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.
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